Art. 17.
(Commissione consultiva di garanzia).

      1. Presso il Dipartimento è istituita una Commissione consultiva di garanzia, di seguito denominataCommissione», che coadiuva il Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio del potere di autorizzazione di cui all'articolo 16.
      2. La Commissione è composta da tre membri, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri e scelti sulla base di specifiche competenze giuridiche e professionali e di indiscusse doti di indipendenza ed imparzialità. La nomina è sottoposta al parere del Comitato parlamentare.

 

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      3. I membri della Commissione durano in carica cinque anni e non possono essere rinnovati. L'incarico ha natura esclusiva; pertanto, non può essere esercitata alcuna diversa e concorrente attività professionale o lavorativa nel periodo di espletamento dell'incarico. L'incarico può essere revocato anche prima della scadenza con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei ministri.
      4. Possono essere nominati membri della Commissione, anche in deroga a divieti di legge e di regolamento, magistrati aventi qualifica non inferiore a quella di appello, che sono posti fuori del ruolo organico della magistratura nel periodo di carica, secondo le regole ordinarie. In tale caso non si applicano i limiti di cui all'articolo 3 della legge 13 febbraio 2001, n. 48.
      5. L'organizzazione e il funzionamento della Commissione sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
      6. La Commissione esprime pareri sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 15; compie ogni attività istruttoria necessaria al Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 16; formula parere, se richiesta, sulla conferma della esistenza della speciale causa di non punibilità prevista dall'articolo 15; fornisce ogni altro ausilio consultivo richiestole dal Presidente del Consiglio dei ministri in materia di autorizzazioni di cui alla presente sezione.
      7. I pareri formulati dalla Commissione non sono in nessun caso vincolanti.
      8. I membri della Commissione sono tenuti al rispetto del segreto su tutte le informazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni, anche dopo la scadenza del termine del mandato. La violazione dell'obbligo di mantenere il segreto è punita con la reclusione da uno a quattro anni. Se la violazione del segreto d'ufficio è compiuta per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, la pena è della reclusione da due a sei anni.
 

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